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1. CHI HA DIRITTO AL GRATUITO PATROCINIO?
Il patrocinio a spese dello Stato c.d. gratuito patrocinio spetta ai titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore ad € 11.746,68 (secondo l'ultimo aggiornamento dell'art. unico, comma 1, Decreto 23 luglio 2020). Ai fini della determinazione del limite reddituale devono essere considerati i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente. Il limite reddituale viene stabilito dal legislatore e aggiornato ogni due anni. Chi è in possesso di tale requisito reddituale può richiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato per beneficiare dell'assistenza legale gratuita sia per agire che per difendersi davanti all'autorità giudiziaria (civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria). Nel processo penale, il patrocinio a spese dello Stato è assicurato, oltre al cittadino italiano, anche allo straniero e all'apolide residente nello Stato.
2. QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI EREDI DI UN DEFUNTO?
In caso di decesso, gli eredi del defunto sono tenuti a svolgere una pluralità di adempimenti, tra i quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- comunicare all'INPS o agli enti previdenziali italiani o esteri la morte del defunto se pensionato;
- richiesta all'INPS pensione di reversibilità in caso di morte del coniuge;
- richiesta all'INPS ratei della tredicesima pensione maturati fino alla data del decesso del defunto e non riscossi;
- accertare esistenza di un eventuale testamento lasciato dal defunto;
- accertare esistenza di conti correnti e libretti intestati al defunto, depositi bancari e postali;
- comunicare decesso del de cuius agli istituti di credito con i quali il defunto aveva rapporti, nonchè alla società intestatarie delle polizze del defunto;
- variazione intestazione contratti, anche di fornitura luce, acqua e gas, intestati al defunto;
- dichiarazione di successione e richiesta volture catastali da presentare all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente entro 12 mesi dal decesso, in caso di presenza di beni immobili;
-accettazione o rinuncia all'eredità entro 10 anni dall'apertura della successione;
- accettazione dell'eredità con benificio di inventario entro 3 mesi dal decesso del defunto ecc.
3. COSA SIGNIFICA ACCETTAZIONE DELL'EREDITA'?
L'accettazione dell'eredità è un atto irrevvocabile con cui il chiamato all'eredità, espressamente o tacitamente, acquista il diritto all'eredità ed assume la qualità di erede a far data dall'apertura della successione, che avviene al momento della morte e nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.
L'eredità può essere accettata secondo due modalità: con accettazione pura e semplice oppure con beneficio di inventario.
Nel primo caso, il patrimonio del defunto si confonde con quello dell'erede, pertanto, quest'utlimo è tenuto al pagamento dei debiti ereditari anche nel caso in cui questi superano il valore dell'attivo ereditario; mentre in caso di accettazione con beneficio di inventario, l'erede risponde dei debiti che gravano sull'eredita solo nei limiti del valore dell'attivo del patrimonio del defunto.
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